Lo Statuto della Fondazione

Lo Statuto

Statuto di Fondazione Luigi Quondamatteo Onlus

Art. 1 (Denominazione)

E’ istituita in Roma, per opera dell’Ente Associazione di Promozione Sociale Il Fiore del Deserto la fondazione denominata “Fondazione Luigi Quondamatteo ONLUS”. Essa è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile e dalle vigenti leggi in materia. La Fondazione non ha scopo di lucro. La denominazione della “Fondazione Luigi Quondamatteo ONLUS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico con la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Roma. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Per il perseguimento delle proprie finalità lo svolgimento dell’attività della Fondazione si esaurisce nell’ambito del territorio della Regione Lazio.

Art. 3 (Finalità e attività)

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, tutela dei diritti civili. Essa intende operare attraverso la promozione, l’organizzazione ed il sostenimento, anche economico, di attività effettuate in proprio o da enti terzi quali: – l’accoglienza di persone bisognose, in particolare delle madri nubili o in difficoltà, ai bambini in pre-adozione o in pre-affidamento ed ai ragazzi adolescenti; – la creazione di reti di solidarietà, amicizia e assistenza nei confronti delle persone bisognose, sia nelle loro esigenze di vita quotidiana, che nei momenti d’emergenza e di malattia; – la prestazione d’assistenza per i nuclei familiari in difficoltà, per gli anziani soli; – attività di formazione e di sostegno alle famiglie che si aprono all’accoglienza dei bambini o delle persone che vivono diverse forme di difficoltà ed emarginazione; – la realizzazione di progetti per il sostegno ai minori, anche con particolare attenzione ai paesi poveri del mondo; – la promozione e finanziamento di borse di studio, borse di tirocinio professionale e borse di lavoro per madri nubili e/o in difficoltà, per i bambini e ragazzi in età scolare, per i giovani in età lavorativa; – il servizio di prima accoglienza per i poveri, gli emarginati, gli stranieri, gli ex carcerati, con la possibilità di un servizio doccia, distribuzione vestiario, distribuzione di viveri e materiali di prima necessità; – la collaborazione e la consulenza all’interno dei centri d’ascolto territoriali, con una particolare attenzione al sostegno dei servizi promossi da qualsiasi ente o associazione che opera nel settore sociale . e del volontariato e dalle Caritas parrocchiali; – la promozione di raccolta di fondi destinati a finanziare progetti e iniziative di solidarietà. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni e contratti per l’espletamento, unitamente ad altri enti, di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico; f) erogare premi e borse di studio; g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione; h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. E’ vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse ovvero accessorie per natura in quanto integrative delle stesse svolte nei medesimi settori ed in assenza delle condizioni di svantaggio dei destinatari, attività in ogni caso riconducibili a titolo meramente esemplificativo a quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito: – da un fondo di dotazione iniziale indisponibile di 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro, versato dal socio fondatore; – dai conferimenti patrimoniali del socio fondatore; – da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo; – dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili o avanzi della gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e . avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 6 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico – finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 7 (Consiglio di amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal Presidente, che dura in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio, in numero da 3 (tre) a 5 (cinque), sono nominati dall’Ente fondatore e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 8 (Riunioni)

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, email, o fax o altri mezzi equipollenti purché vi sia adeguata notifica e conferma di ricezione, spedita ai Consiglieri 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata entro il giorno precedente. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente. Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 9 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso: a) la programmazione anno per anno dell’attività sociale; b) la formazione e approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; c) l’approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore pubblico e privato in relazione alle finalità e scopi della Fondazione; d) la nomina del direttore, di procuratori, e di dipendenti; e) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali; f) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull’accettazione di liberalità non di modico valore, sull’assunzione d’obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d’ipoteche; g) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo; . h) l’approvazione degli eventuali regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili; i) le modifiche statutarie.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione: – presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione; – provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; – adotta provvedimenti d’urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di amministrazione predispone e approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Art. 13 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige e approva il bilancio consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla situazione finanziaria, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

Art. 14 (Collegio dei revisori o Revisore Unico)

Il Collegio dei revisori, ove istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Ente fondatore tra persone dotate di adeguata professionalità ed iscritte al regitro dei revisori legali. I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. In luogo del Collegio dei revisori la Fondazione potrà istituire il Revisore Unico nominato dall’Ente fondatore. I sindaci, o in alternativa il revisore unico restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il collegio dei revisori ed il revisore unico partecipano senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, hanno i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge tra cui il controllo di legittimità vigilando sull’applicazione della legge e del presente statuto, il riscontro della gestione patrimoniale, economica e finanziaria, la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e presentano apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 15 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi: – per volontà del socio fondatore; – per avvenuto conseguimento dello scopo statutario; . – per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Art. 16 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio)

All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to
Vittoria Quondamatteo
Zito Gianni Massimo
Brunella Luongo
teste Carla Cicuzza
teste Paolo Fenoaltea Notaio